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Assessore Federico Pace annuncia rateizzazione Tarsu

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In evidenza Assessore Federico Pace annuncia rateizzazione Tarsu

“Abbiamo dato seguito alla richiesta formulataci dai parroci della città, offrendo la possibilità di rateizzare la somma dovuta ai fini Tarsu” così l’assessore al Bilancio Federico Pace ha reso noto il provvedimento adottato dalla Giunta comunale nel corso dell’ultima seduta. Il Comune dal 2011 ha internalizzato il servizio di riscossione diretta di tutte le entrate, compreso il servizio per la gestione in forma diretta della riscossione volontaria della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. “La decisione – ancora Pace – ha fatto registrare un sensibile incremento degli incassi realizzati sulla base dei cosiddetti ‘avvisi di pagamento’ bonari spediti dall’Ufficio rispetto ai dati della riscossione spontanea in passato comunicati dalla Equitalia, agente della riscossione che ha ancora in carico i ruoli della Tassa smaltimento rifiuti emessi dal Comune di Potenza sino al 31 dicembre 2010. A causa dell’attuale situazione di congiuntura economica e di crisi generale del sistema, è stata rilevata, in occasione dello svolgimento dell’attività ordinaria di sportello e di ricezione dei contribuenti, una sempre maggiore difficoltà dei cittadini a far fronte alle richieste di pagamento, ancorché bonarie, inviate dall’Ufficio, si è ritenuto di offrire ai contribuenti forme di rateazione almeno similari a quelle alle quali potrebbero accedere se la riscossione venisse ancora realizzata per il tramite della Equitalia”. Il provvedimento concede, su richiesta del contribuente, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti fino a un massimo di 18 rate per le persone fisiche e di 24 rate per le persone giuridiche  secondo particolari condizioni:

  1. di stabilire che: 
  • La rateizzazione deve essere richiesta con istanza scritta dell’interessato:

a)                 entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;
b)        entro 60 giorni  dalla scadenza dell’ultima rata del sollecito di pagamento;

  • La richiesta di rateizzazione deve essere corredata necessariamente dalla seguente documentazione:

b)                        copia dell’atto oggetto della richiesta di rateizzazione;

 

c)                        documento d’identità di chi presenta l’istanza;

 

d)                       per i contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali, modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

 

e)                        per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, visura della Camera di Commercio rilasciata nei tre mesi antecedenti la presentazione dell’istanza;

 

Per i contribuenti persone fisiche, il beneficio della rateizzazione

è graduato in funzione delle situazione economica del contribuente rilevabile dal

valore dell’ISEE  e dell’importo complessivo da riscuotere a titolo di TARSU, come

evidenziato nella   tabella che segue:

 

 

 

Valore ISEE

Condizioni

N° di rate mensili (min/max)

Da € 0 ad € 7.500

Nessuna

da 2 a 18

Da € 7.501 ad € 20.000

Solo per importi complessivi superiore a € 1.000.

da 2 a 18

Oltre € 20.000

Solo per importi complessivi pari ad almeno il 15% del valore dell’ISEE.

da 2 a 12

 

 

Per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, la rateizzazione può essere

concessa solo per pendenze tributarie TARSU oggetto di riscossione ordinaria o

di accertamento di importo superiore a € 1.000,00. Il beneficio della rateizzazione

è graduato in funzione dell’importo complessivo da riscuotere a titolo di TARSU,

tenendo conto di quanto risulta dall’ultimo bilancio approvato e fino ad un

massimo di 24 rate  mensili, come evidenziato nella tabella che segue:

 

 

 

Importo complessivo da riscuotere

N° di rate mensili (min/max)

Da € 1.000, 00 a € 3.000,00

da 2 a 12

Da € 3.001,00 ad € 12.000,00

da 2 a 18

Oltre € 12.000,00

da 2 a 24

 

 

Relativamente ai tributi accertati d’ufficio, il contribuente, entro 60 giorni dalla

notifica dell’avviso di accertamento, per poter usufruire della riduzione delle

sanzioni, deve provvedere al versamento del 20% del relativo importo, e per

l’importo residuo può chiedere la rateizzazione.

 

Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti,

entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza emette un proprio motivato

provvedimento con cui accoglie ovvero respinge l’istanza di rateizzazione. In caso

di esito positivo

dell’istanza, il medesimo funzionario stabilisce il numero delle rate mensili in cui

suddividere il debito e le relative scadenze in ragione dell’entità del debito stesso

e delle possibilità di pagamento del debitore; quantifica inoltre gli interessi dovuti

nella misura prevista dall’art. 10 bis del vigente Regolamento Generale delle

Entrate, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza dell’atto

alla data di scadenza di ogni singola rata.

Ultima modifica ilGiovedì, 06 Marzo 2014 02:03

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